Cos'è Le iniziative finanziabili, disciplinate dall' articolo 28 del Regolamento, hanno lo scopo di favorire l’acquisizione di beni e servizi - da parte di enti pubblici, anche economici, e di società di capitali a partecipazione pubblica - forniti dalle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale, attraverso la stipulazione di convenzioni tipo finalizzate alla creazione di nuove opportunità lavorative a favore delle persone svantaggiate. A chi si rivolge Possono beneficiare dei finanziamenti gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, con l'esclusione delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Cosa prevedeÈ ammessa a finanziamento la spesa massima di euro 209.000,00, relativa a servizi forniti da cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale e oggetto di convenzioni tipo definite all' articolo 23 della legge regionale n. 20/2006, stipulate nei 12 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento o nell’anno di presentazione della domanda medesima.