Cos'è Il Programma RESTART – Investimento 1.3. Partenariati Estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca - finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU - nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del PNRR, promuove uno schema basato su finanziamenti a cascata (Cascade funding) per un importo complessivo compreso tra il 10% e il 50% del finanziamento assegnato al PE. In particolare, il Programma RESTART prevede l'attuazione di bandi a cascata per un importo pari a 32.427.500 € per sostenere progetti di Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Studi di Fattibilità attraverso l'erogazione di opportuni finanziamenti. L’obiettivo è raggiungere soggetti pubblici e privati, esterni al Partenariato RESTART, fortementeinteressati a introdurre innovazioni significative in relazione a prodotti, processi o servizi. A chi si rivolge I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali – Proponenti – in risposta al presente avviso possono essere:- Gli Organismi di ricerca (Od R) esterni al Partenariato RESTART, come definiti ai sensi del punto 1.3 lettera (ff) della nuova Disciplina RSI di cui alla comunicazione C (2022) 7388 del 19 Ottobre del 2022, sia pubblici che privati che hanno sede legale ed unità operativa o laboratorio sul territorio nazionale, e che non siano spoke o affiliati del Programma RESTART;- le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), esterne al Partenariato RESTART, aventi i parametri dimensionali di cui all’allegato I del REG (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008;- le Grandi Imprese (GI), esterne al Partenariato RESTART;Tutti i soggetti di cui all’elenco precedente sono ammissibili a ottenere le agevolazioni – Beneficiari – di cui al presente avviso. Cosa prevede Ai sensi dell’art. 6 Avviso n.341 del 15/03/2022 del MUR, sono considerati ammissibili le attività di progetti di:a) ricerca fondamentale;b) ricerca applicata;c) sviluppo sperimentale;d) studi di fattibilità. Per la definizione di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “attività di sviluppo sperimentale” si rimanda Allegato 1 – Definizioni del presente Avviso. Le attività di sviluppo sperimentale possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.